Assunzione Giovani: al via gli incentivi per i datori di lavoro

Dal 1 Giugno 2023 è attivo il nuovo Decreto Lavoro del Governo che prevede sgravi per chi offre lavoro giovani lavoratori. Il nuovo incentivo si rivolge a chi assume giovani under trenta che non lavorano e non studiano. Si tratta di un vero e proprio rimborso dei primi dodici mesi di retribuzione dei neoassunti, in favore del datore di lavoro che li assume (o stabilizza un rapporto a termine, anche a scopo di somministrazione o con contratto di apprendistato professionalizzante) , operabile con il meccanismo della compensazione in denuncia contributiva.

“Il beneficio è, inoltre, cumulabile con lo sgravio giovani triennale parziale strutturale, lo sgravio giovani totale della durata di tre o quattro anni, nonché con la decontribuzione Sud. L’assunzione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2023.”

Conviene assumere un giovane under trenta che non studia e non lavora? In linea di massima, secondo gli intenti del nuovo Decreto Lavoro dovrebbe essere conveniente assumere un lavoratore con meno di trenta anni disoccupato che non sia impegnato in un percorso di studio. La convenienza sarebbe nel rimborso ottenibile dallo stato che dovrebbe coprire il

“del60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in relazione alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023.”

Quanto dureranno le agevolazioni ad assumere giovani con meno di trent’anni di età? Il Decreto Lavoro sarà in vigore per 12 mesi, inoltre il beneficio a vantaggio del datore di lavoro può essere cumulato con:

  1. lo sgravio giovani triennale parziale strutturale (art. 1, comma 114, secondo periodo, della legge n. 205/2017);
  2. lo sgravio giovani totale della durata di tre o quattro anni (art. 1, comma 297, della legge n. 197/2022), di applicazione transitoria.
  3. altre agevolazioni contributive (es. decontribuzione Sud).

Come richiedere gli incentivi alle assunzioni dei giovani? Il datore di lavoro che vuole assumere dei giovani ( o regolarizzarne deve seguire l’iter descritto qui sotto. N.B. In caso di mancato rispetto dei termini perentori, il richiedente decade dalla riserva di somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.

  1. presentazione di apposita richiesta telematica all’INPS;
  2. entro cinque giorni: ricevimento da parte dell’INPS di una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Il riconoscimento avviene in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande;
  3. entro sette giorni dalla comunicazione ricevuta: assunzione del lavoratore;
  4. entro sette giorni dalla comunicazione ricevuta: comunicazione all’INPS, sempre in via telematica, dell’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.
L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
– possesso del DURC;
– regolarità con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
– rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”.